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Direttiva MONTI

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chicco67
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Direttiva MONTI

Messaggio da chicco67 »

La Direttiva Monti - regolamento europeo 1400
Lo scopo della direttiva, tradotta in un regolamento europeo vincolante per tutti i paesi della Comunità Europea, è sostanzialmente contrastare le pratiche che limitano la possibilità dei consumatori di scegliere i propri fornitori.
Nel tempo la concorrenza tra i fabbricanti ha portato a concentrare l'attenzione del mercato sul prezzo e le condizioni d'acquisto ma obbligando i consumatori ad utilizzare le officine autorizzate per la manutenzione ordinaria.
In sostanza i costruttori hanno potuto spostare, per così dire parte dei ricavi dalla vendita al servizio obbligando i clienti all'acquisto dei ricambi di consumo a prezzi d'affezione al di fuori di ogni concorrenza.
Paradossalmente il prolungamento a due anni della garanzia ha rinforzato questa pratica. Con la direttiva monti puoi comprare l'auto dove preferisci e far eseguire la necessaria manutenzione dove meglio credi, purché l'officina risponda a precisi requisiti, disponga delle informazioni della casa ed utilizzi ricambi originali o di qualità corrispondente, senza che ti possa essere negata l’applicazione della Garanzia del Costruttore in caso di necessità.

Prima della entrata in vigore del Regolamento 1400 (Direttiva Monti), il Consumatore doveva sottostare a precisi vincoli per la manutenzione ordinaria, con costi fissati dalla Casa, al di fuori di ogni concorrenza; se anche un semplice tagliando veniva effettuato al di fiori della rete di Officine autorizzate, la Casa e per essa le Officine autorizzate, avrebbero negato l’applicazione della garanzia per qualsiasi pezzo.
Questa tradizione, a tutto vantaggio delle Case e delle Officine da esse stesse autorizzate, è stata giudicata dalla Comunità Europea in contrasto con la libera concorrenza, ed è stato quindi introdotto il Regolamento 1400.
Le innovazioni del Regolamento 1400 e del D.Lgs. 24 hanno come finalità primaria la tutela del Consumatore, nei riguardi del godimento della Garanzia di buon funzionamento rilasciata dalla Casa costruttrice del Veicolo.
Oggi il Consumatore può scegliere la soluzione più conveniente per lui, beneficiando dalla concorrenza tra le Officine delle reti ufficiali delle Case e quelle indipendenti, purché qualificate.
Questo Guida vi indica i nuovi diritti, e come fare per trarne il dovuto vantaggio.

Concetti della Direttiva Monti

La Direttiva stabilisce sostanzialmente che le limitazioni imposte dai Costruttori nel subordinare l’applicazione della garanzia sul “Nuovo” sono illegali. In dettaglio:
Il diritto dell’Officina Generica ad acquisire “Parti di ricambio del Costruttore auto” presso la rete del Costruttore
Il diritto dell’Officina di usare “Parti Ricambio Originali”, fornite cioè dal costruttore delle parti stesse su specifiche della Casa automobilistica
Il diritto dell’Officina di utilizzare “Parti di qualità corrispondente (conformi)” fornite quindi da costruttori indipendenti che certificano la conformità delle parti di ricambio in relazione alle specifiche originali ed al livello di qualità prescritto dalla Casa Automobilistica
Il diritto delle Officine di procurarsi tali parti anche da canali commerciali indipendenti e competitivi
Il diritto del consumatore di effettuare interventi di manutenzione ordinaria, anche durante il periodo di garanzia, presso Officine di sua scelta, purché qualificate
Il diritto del Venditore e/o del Consumatore dell’auto di effettuare interventi di riparazione o montaggio di accessori, presso Officine di sua fiducia

E’ chiaro che un officina non appartenente alla rete di assistenza del costruttore non può fornire parti e mano d’opera gratuitamente, mentre il Consumatore deve operare nel quadro del D.Lgs.24 e può esercitare il diritto di regresso verso il Venditore in alcuni casi; tuttavia la casa non può più far decadere la garanzia sul veicolo a causa di singoli interventi su parti difettose effettuate da Officine non autorizzate, che rimangono responsabili verso il Consumatore delle parti fornite secondo i termini del D.Lgs.24.
Il diritto delle Officine di accedere alle informazioni tecniche relative a manutenzione, riparazione e servizio (es. istruzioni di smontaggio, strumentazione specifica,formazione tecnica etc) rilasciate dalla Casa Automobilistica, alle stesse condizioni praticate alle Officine “autorizzate”.
La effettuazione di operazioni relative a richiami formali del Costruttore deve essere svolta nell’ambito della rete di officine Autorizzate.
Quindi il Consumatore può scegliere liberamente il Venditore più conveniente, senza doversi preoccupare della Garanzia di Buon Funzionamento che il Costruttore DEVE riconoscere, indipendentemente dal venditore.
Il Consumatore può rivolgersi dove meglio crede per la manutenzione ordinaria e per la installazione di equipaggiamenti after market, senza che il Costruttore possa far decadere la Garanzia.

La nozione di “Garanzia del Costruttore”o di buon funzionamento

l Costruttore del Veicolo si assumeva la responsabilità del buon funzionamento dell’intero veicolo acquistato dal Consumatore, riparando o sostituendo parti che si rivelassero difettose tramite una Officina debitamente autorizzata che gestisce il rapporto “contrattuale “ tra il Consumatore ed il Costruttore.
Il Costruttore risponde delle Parti assemblate sul veicolo, indipendentemente dal fornitore delle medesime, comprese parti come batteria, pneumatici etc.
L’intero modello della “Garanzia” riflette una concezione del rapporto tra le parti dove il Consumatore è Cliente della Casa Automobilistica, raggiunto tramite la rete organizzata della Casa stessa.
Oggi non è più così; il Venditore è tenuto ad assicurare la garanzia sulle auto da lui vendute e risponde direttamente al Consumatore di ogni difetto emerso nei 24 mesi seguenti la vendita (o di più se la casa pubblicizza garanzie estese per oltre 24 mesi).
Il Costruttore tipicamente subordina la propria responsabilità sulle parti difettose all’effettuazione della manutenzione ordinaria tipicamente strutturata in “tagliandi” da effettuarsi a percorrenza o scadenze temporali prescritte.

La nozione di Manutenzione Ordinaria

Per mantenere lo stato di efficienza previsto dalla Casa Automobilistica il veicolo deve essere sottoposto a periodiche ispezioni e sostituzione di materiali di consumo.
Durante queste fasi di ispezione le parti sottoposte ad usura vengono verificate e, se necessario, sostituite a pagamento; in caso di usura anomala o di difetti in altre parti che causano tale anomala usura l’Officina deve segnalare tale necessità perché l’Acquirente possa decidere il da farsi.
Durante il periodo di Garanzia ovviamente l’Acquirente richiederà l’applicazione della medesima.
L’aspetto rilevante della corretta manutenzione ordinaria è l’ ispezione sistematica del veicolo che è finalizzata a prevenire inconvenienti seri identificando difetti o anomalie in fase precoce. Questa è la ragione per cui la mancata effettuazione dei “tagliandi” è legittimamente ragione perché venga negata l’applicazione della Garanzia da parte della casa Automobilistica anche per parti apparentemente non direttamente coinvolte nei “tagliandi.
In effetti il contenuto delle operazioni relative ai “tagliandi” è descritto sommariamente nel “libretto d’uso e manutenzione” consegnato al Consumatore insieme al veicolo ( il “cosa”), mentre le procedure di ispezione ed i criteri di valutazione dello stato d’usura etc (il “come”), sono riservati alla letteratura tecnica, circolari e quant’altro che la Casa Automobilistica riservava alla propria rete di assistenza. Oggi, con modalità diverse da Casa a casa, tali informazioni sono obbligatoriamente rese disponibili anche agli Operatori indipendenti.

(da: http://www.zeroproblem.it/default.asp?id=9&mnu=9)

SUI RICAMBI
Prima di analizzare le nuove norme (ci riferiamo ovviamente alla Direttiva Monti), è comunque opportuno evidenziare lo "spirito ed i principi base" che hanno ispirato il Legislatore europeo.
Il soggetto centrale che ispira il Legislatore europeo è il Cittadino con i suoi diritti fondamentali, che diventa Consumatore (nell'esercizio di una parte dei suoi diritti economici), che diventa Automobilista (quale consumatore nel settore automobilistico). Quindi, per il Legislatore, l'Automobilista-Consumatore-Cittadino deve poter usufruire del prodotto migliore al prezzo più competitivo nell'acquisto dell'autoveicolo, nella riparazione e manutenzione dell'auto (vedi Regolamento 1400/2002 - Direttiva Monti) e successivamente deve essere garantito della qualità del bene e servizio acquistato (vedi Decreto attuativo della Direttiva 1999/44/CE). Analizziamo ora il contenuto del Regolamento. (REGOLAMENTO (CE) N. 1400/2002 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 2002 relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico. Entrata in vigore 1 Ottobre 2002 Efficacia fino 31 Maggio 2010). Contenuto del Regolamento: I PRODOTTI: Autovetture - Pezzi di Ricambio. IL SERVIZIO: Manutenzione e Riparazione delle autovetture.

Gli argomenti che andremo ad analizzare sono:
Il Ricambio Originale (definizione)
La vendita delle vetture (organizzazione)
Il servizio di riparazione (l'informazione)
Il nostro punto di vista.

1. Il Ricambio Originale
Pezzi la cui qualità è la stessa dei componenti usati per l'assemblaggio della vettura e che sono fabbricati secondo le specifiche e gli standard di produzione forniti dal Costruttore Auto. "Definizione classica”, ma poi aggiunge tre nuove definizioni di Ricambio Originale che sono estremamente favorevoli alla Distribuzione ed Installazione Indipendente:
a. Sono considerati Pezzi di Ricambio Originali quelli prodotti sulla medesima linea di produzione dei componenti forniti al costruttore auto. Il Produttore di Componenti ha facoltà di apporre in maniera efficace e visibile il proprio marchio o logo sui componenti forniti sia per l'assemblaggio iniziale che per la riparazione (OES).
b. "Si presumono, salva prova contraria", Pezzi di Ricambio Originali quelli per i quali il produttore di componenti CERTIFICA che la loro qualità corrisponde a quella dei componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo. E con questo include anche i ricambi non prodotti necessariamente sulla "medesima linea di produzione", anche se "sembra" voglia sottintendere che questa regola valga solo per i Fornitori di Primo Impianto.
c. Corrispondono ai Pezzi di Ricambio Originali quelli fabbricati da "Qualsiasi Impresa" che possa CERTIFICARE che la qualità di detti pezzi di ricambio CORRISPONDE a quella dei componenti che sono stati usati per l'assemblaggio degli autoveicoli in questione. E quindi con questo fa definitiva chiarezza includendo qualsiasi produttore, anche se "Non è Fornitore di Primo Impianto".
2. La vendita delle vetture
L'organizzazione di vendita a Distribuzione Selettiva, che legava i Concessionari ad un Mandato esclusivo di Zona per gli Autoveicoli è stato sostituita da Distributori di Vetture Multimarca.
"Il Distributore può vendere tutti gli autoveicoli che corrispondono ad un modello della gamma contrattuale, senza vincoli di zona".
Il fornitore di autoveicoli può chiedere:
Di esporre i veicoli in aree di vendita e di esposizione separate per marca, al fine di evitare confusione fra le varie marche. Di impiegare personale di vendita specifico per le singole marche, ma solo a condizione che assuma a suo carico i relativi costi addizionali. Di utilizzare il ricambio originale a propria scatola quando il costo del ricambio è a suo carico: garanzie, assistenza gratuita, revisioni in caso di difettosità.
Il fornitore di autoveicoli non può:
Obbligare il Distributore ad esporre l'intera gamma degli autoveicoli. Obbligare il distributore a dotarsi di Autofficina interna per servizi di riparazione. Tali servizi possono, invece, essere appaltati ad Officine Autorizzate scelte dal Distributore.
L'Associazione europea dei Costruttori Automobilistici non ha gradito!
Nei 2 anni precedenti al varo del Regolamento ha cercato di difendere la precedente organizzazione ma la partita è stata vinta dal Commissario Monti, anche se, in sede di votazione finale, sono state introdotte Variazioni sui tempi di entrata in vigore: Una moratoria di 1 anno per i contratti in essere. Una moratoria di 5 anni per l'apertura di Filiali nell'area comunitaria.
I Produttori Auto, nel frattempo hanno provveduto, entro il 30 Settembre 2002, prima dell'entrata in vigore del Regolamento a disdire le proprie reti con un preavviso ridotto a 12 mesi, (motivato dalla necessità di riorganizzare la propria rete distributiva), come da regolamento 1475/95. Questa decisione permette alle Case Auto di ricontrattare il rapporto di Distribuzione con i Concessionari (Distributori) entro il prossimo Settembre 2003. Le previsioni sono tutte a favore di una drastica riduzione del numero dei Concessionari.

3. Il servizio di riparazione
Chi lo esercita: L'Officina Indipendente, l'Officina Autorizzata, l'Officina del Distributore Auto (se presente). Al fine di offrire un servizio più qualificato e completo all'Automobilista, il Legislatore ha ritenuto di dover riequilibrare le condizioni Professionali fra i due circuiti di riparazione, stabilendo che:
Il Fornitore di autoveicoli deve concedere agli operatori indipendenti l'accesso a Informazioni Tecniche, Attrezzature di Diagnostica, il relativo Software, la relativa Formazione, necessarie per la riparazione e la manutenzione degli Autoveicoli da lui prodotti. Più in dettaglio l'accesso deve comprendere: Sistemi di controllo elettronico e diagnostico, la programmazione di detti sistemi, le istruzioni di riparazione e la formazione, le informazioni per l'utilizzo delle attrezzature. Gli Operatori Indipendenti a cui va concesso l'accesso sono: Riparatori Indipendenti, Distributori Indipendenti di pezzi di Ricambio (Grossisti e Ricambisti), Produttori di attrezzi e apparecchi di controllo, Operatori che offrono formazione per riparatori, Imprese che pubblicano informazioni tecniche, Club Automobilistici, Operatori di assistenza su strada, Operatori che offrono servizi di verifica e di controllo.
(da: http://www.pointservice.net/news/03/id_02.asp)

QUI UNA PRESENTAZIONE DI ADICONSUM SUL SETTORE AUTO:
http://www.adiconsum.it/auto/progetto%2 ... /frame.htm

chicco67
- tessera n.16 -Peugeot 307SW 1.6 110 CV Benz.-Grigio alluminio [imm.24/03/2003] | Antifurto | Clima automatico | Pack Visibilità | Pack Tecno | Vivavoce | Nav. HP iPAQ rx5720+TomTom 6.1 | Battitacco in alluminio | Vasca portaoggetti | Appendiabiti | Cruise control | Antenna stelo corto | Pedaliera in Alluminio | Tecnifilter Ecoline | Tasto ESP | Bandelle sottoporta nere | Sintoflon motore+cambio | Xenon Lamp Prof. H7R 5000°K + posiz. LED| Portabollo alluminio | BFGoodrich GForce Profiler 205/55-16"/Pirelli Sottozero 205/55-16" | TAROX: Dischi G88 ant/post + pastiglie 112, tubi aeronautici | spazzolatura pinze freni | Fiat Punto 85 ELX | prima o poi: Honda Insight |

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