paolovi ha scritto:Allora
io vorrei chiedere un'info....per chi ne sa con certezza al riguardo
La conce (quando sarà il momento) mi chiamerà per dirmi che la mia "piccolina" è finalmente arrivata; mi chiederà di presentarmi e di saldare il conto per poi procedere all'immatricolazione
Allora.....saldare il conto significa buttarsi a capofitto nel pentolone che bolle e....o che lassù QLC ti assista o che quaggiù un buon legale ci assista.
Bene! (si, tanto per dire...) ....quel che volevo sapere è:
>>> PRIMA di staccare l'assegno e saldare (con soldoni buoni...che NON si spengono alla prima rotatoria) potrei chiedere alla conce di provare l'auto (qualche km....OK meglio di niente!!) con appesa una targa prova???
>>> è possibile muoversi per strada con un'auto non-ancora-immatricolata ma fornita di targa prova?
D'accordo d'accordo....non è che cambi molto, anzi (per la Legge di Marphi le rogne inizieran giusto a meccanico sceso)....ma caz++! almeno la soddisfazione (alla prima rotatoria) di spiattellare in faccia,al sorridente meccanico che ti ritroverai seduto a fianco,il possibile-probabile stop del motore!!!
E se tutto filasse come t'aspetti (l'auto si spegne alla prima rotatoria)....bhè.....ragione per alzar la voce PRIMA di staccare l'assegno ce l'avresti eccome!!!
...e magari di pretendere qlc in cambio....manco so cosa...chessò....un'interessante alternativa?
Ma, bando alle fantasie perverse.....è possibile richiedere un giro con targa-prova prima di saldare un'auto???
Il problema della "targa prova" non si pone, giacché la consegna dell'auto potrà aver luogo
solo in uno con i documenti che ne consentano la circolazione (ivi compresa la targa), documenti che il venditore è - PER LEGGE - obbligato a consegnare assieme al veicolo (trattasi di obbligazione accessoria). Quindi, l'arrivo in concessionaria dell' esemplare destinato a quel determinato compratore NON INTEGRA la CONSEGNA, questa potendo avvenire solo unitamente ai predetti documenti.
D'altra parte, la POSSIBILITA' di procedere alla consegna da parte del venditore (essendo l'auto idonea a circolare), non comporta L'OBBLIGO DELL'ACQUIRENTE DI ACCETTARE IL BENE CHE GLI STA PER ESSERE CONSEGNATO: è difatti suo DIRITTO verificare, prima della consegna, SE QUESTO SIA "CONFORME ALLA DESCRIZIONE CHE NE VIENE FATTA NEL CONTRATTO" (parola del codice del consumo): e dunque riscontrare non solo (ad es.), se il veicolo è provvisto di tutti gli optionals contrattualmenti pattuiti, ma anche, ed a maggior ragione, - previa prova su strada - se IL MOTORE è PERFETTAMENTE FUNZIONANTE, ossia se è immune da difetti.
Nel caso questa verifica conduca all'accertamento di GRAVI DIFETTI (come mi sembra il caso dello spegnimento, anche a clima livello 4) è ovvio che il compratore ha il
diritto A RIFIUTARE LA CONSEGNA (dichiarandolo espressamente al venditore), e quindi costituire in mora il venditore PERCHE' GLI CONSEGNI UN VEICOLO PERFETTAMENTE FUNZIONANTE E IMMUNE DA DIFETTI: richiesta, questa, diversa da quella di "sostituzione", perché non essendo stato consegnato alcunché non c'è nulla da sostituire (solo qualora la consegna sia stata eseguita e l'auto risulti difettosa si configura la " sostituzione" in senso proprio).
E' ovvio che, verificandosi un inadempimento contrattuale del venditore, il compratore può eccepirlo e così pure sospendere le proprie obbligazioni (pagamento del saldo), finché il venditore non adempie alle proprie, provvedendo alla consegna di auto "conforme" (tecnicamente ciò si definisce "eccezione di inadempimento").
Anche a me è capitata una cosa del genere, perché l'auto propostami in consegna aveva 88 cavalli anziché i 95 indicati nel contratto: avevo tutto il diritto di rifiutarne il ritiro, ma ho preferito accordarmi pattuendone un prezzo inferiore (di 500 euro).