Per ricordare a tutti quali sono i nostri diritti qualora un bene da noi acquistato fosse difettoso, riporto quanto sotto:
Codice del consumo: http://www.aduc.it/dyn/documenti/allega ... onsumo.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; (in particolare l'articolo 102 e 112 e tutto il titolo III)
CODICE CIVILE, artt. 1519-bis - 1519-nonies
CODICE CIVILE, LIBRO IV
Titolo III
Capo I
Sezione II
§ 1-bis.
Della vendita dei beni di consumo.
1519-bis. Ambito di applicazione e definizioni.
Il presente paragrafo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i
beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di
somministrazione nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati
alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
Ai fini del presente paragrafo si intende per:
a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui al comma primo, agisce per
scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità
giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in
quantità determinata;
3) l'energia elettrica;
c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della
propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma primo;
d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del bene di consumo nel
territorio della Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore
apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo;
e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore,
assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato,
sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda
alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità;
f) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di consumo per renderlo
conforme al contratto di vendita.
Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto
conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della
cosa.
1519-ter. Conformità al contratto.
Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le
seguenti circostanze:
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il
venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore
può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle
dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore,
dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o
sull'etichettatura;
d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a
conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia
accettato anche per fatti concludenti.
Non vi e' difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a
conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità
deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
Il venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma secondo, lettera c),
quando, in via anche alternativa, dimostra che:
a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione e' stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del
contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di consumo non e' stata influenzata dalla dichiarazione.
Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo e' equiparato al
difetto di conformità del bene quando l'installazione e' compresa nel contratto di vendita ed e' stata
effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in
cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non
corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.
1519-quater. Diritti del consumatore.
Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità
esistente al momento della consegna del bene.
In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità
del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto,
ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai
commi settimo, ottavo e nono.
Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese
in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente
oneroso rispetto all'altro.
Ai fini di cui al comma terzo e' da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se
impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
b) dell'entità del difetto di conformità;
c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti
per il consumatore.
Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e
non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e
dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
Le spese di cui ai commi secondo e terzo si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i
beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera
e per i materiali.
Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del
contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine
congruo di cui al comma sesto;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti
al consumatore.
Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.
Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro
rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato
ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al
comma sesto, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve
accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non e' stato possibile o e' eccessivamente
oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non da' diritto alla risoluzione del
contratto.
1519-quinquies. Diritto di regresso.
Il venditore finale, quando e' responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di
conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore
della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di
regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili
facenti parte della suddetta catena distributiva.
Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un
anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti
responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
1519-sexies. Termini.
Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 1519-quater, quando il difetto di conformità si
manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 1519-quater, comma secondo, se non
denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha
scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del
difetto o l'ha occultato.
Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla
consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura
del bene o con la natura del difetto di conformità.
L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni
caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per
l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 1519-quater,
comma secondo, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e
prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.
1519-septies. Garanzia convenzionale.
La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di
garanzia medesima o nella relativa pubblicità.
La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
a) la specificazione che il consumatore e' titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che
la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;
b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per
farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta
e il domicilio o la sede di chi la offre.
A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto
duraturo a lui accessibile.
La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di
eventuali altre lingue.
Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi secondo, terzo e quarto rimane comunque
valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.
1519-octies. Carattere imperativo delle disposizioni.
E' nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad
escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullità
può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui all'articolo 1519-
sexies, comma primo, ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.
E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di
un paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal
presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno
Stato membro dell'Unione europea.
1519-nonies. Tutela in base ad altre disposizioni.
Le disposizioni del presente paragrafo non escludono ne' limitano i diritti che sono attribuiti al
consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico.
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chicco67- tessera n.16 -Peugeot 307SW 1.6 110 CV Benz.-Grigio alluminio [imm.24/03/2003] | Antifurto | Clima automatico | Pack Visibilità | Pack Tecno | Vivavoce | Nav. HP iPAQ rx5720+TomTom 6.1 | Battitacco in alluminio | Vasca portaoggetti | Appendiabiti | Cruise control | Antenna stelo corto | Pedaliera in Alluminio | Tecnifilter Ecoline | Tasto ESP | Bandelle sottoporta nere | Sintoflon motore+cambio | Xenon Lamp Prof. H7R 5000°K + posiz. LED| Portabollo alluminio | BFGoodrich GForce Profiler 205/55-16"/Pirelli Sottozero 205/55-16" | TAROX: Dischi G88 ant/post + pastiglie 112, tubi aeronautici | spazzolatura pinze freni | Fiat Punto 85 ELX | prima o poi: Honda Insight |
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Re: CODICE CIVILE, artt. 1519 della vendita dei beni di consumo
Ottimo Topic!!!!! 
