invito tutti a leggere il nuovo testo sulla legge per regolamentare il tuning:
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1
1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza delle attività economiche
secondo condizioni di pari opportunità ed al principio di libera circolazione delle merci e dei
servizi, al fine di assicurare ai consumatori finali un'effettiva facoltà di scelta e di
comparazione dei prodotti, l'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 78 – Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e
aggiornamento della carta di circolazione.
1. Le modifiche delle caratteristiche costruttive, limitatamente ai veicoli in circolazione delle
categorie internazionali L, M1 e N1, sono consentite senza preventivo nulla osta della casa
costruttrice del veicolo e senza visita e prova presso i competenti uffici della Direzione
generale per la motorizzazione qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:
a) ciascun componente o insieme di componenti è certificato da apposita relazione che ne
attesta le caratteristiche tecniche e la possibilità di installazione per ciascun modello di
veicolo.
b) la relazione di cui alla lettera a), redatta sulla base di collaudi e di prove tecniche effettuati
in conformità a disposizioni previste da eventuali direttive comunitarie CE ovvero, ove
esistenti, da equivalenti regolamenti ECE/ONU, ovvero da procedure di omologazione
emanate da uno stato membro, deve attestare che le caratteristiche tecniche e funzionali del
componente o insieme di componenti sono equivalenti o superiori a quelle originarie in
dotazione, nel pieno rispetto della sicurezza attiva e passiva del veicolo e della protezione
dell’ambiente. Per eventuali componenti e/o entità tecniche per i quali non esistano procedure
di prova in base a direttive europee o regolamenti ECE/ONU o normative di stati membri, il
Ministero dei trasporti provvede, sulla base di specifica richiesta, alla loro emanazione sentiti
uno o più enti di cui alla lettera c). La relazione deve altresì prevedere l’eventuale obbligo di
verifica e collaudo dell’installazione sul veicolo da parte dei centri autorizzati di cui alla
lettera d). L’aggiornamento della carta di circolazione è effettuato dagli uffici della Direzione
Generale della M.C.T.C;
c) la relazione di certificazione di cui alla lettera a) è rilasciata da centri prova autoveicoli, da
un ente tecnico di omologazione di veicoli o da un corrispondente ente di omologazione,
riconosciuto da Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, o da
strutture universitarie. Possono altresì essere abilitati dal Ministero dei Trasporti soggetti
pubblici e privati che ne facciano richiesta e che siano in possesso di accreditamento
specifico, ottenuto in base al possesso di strutture tecniche e competenze professionali,
idonee all'effettuazione di prove e di procedure adeguate e che dimostrino la propria
indipendenza organizzativa, economica e funzionale dai produttori, commercializzatori e
installatori di componenti, dimostrando inoltre il possesso di idonea copertura assicurativa.
L’abilitazione da parte del Ministero dei trasporti avviene entro e non oltre 90 giorni dalla
data di ricezione della richiesta;
d) la verifica e il collaudo dell’installazione su veicolo dei componenti o insieme di
componenti di cui alla lettera b), ove richiesti, sono effettuati da centri regolarmente
autorizzati dal Ministero dei Trasporti in possesso di strutture tecniche e di competenze
professionali idonee nel campo della meccanica, carrozzeria, elettrauto e gommista e che dimostrino il possesso di idonea copertura assicurativa. I collaudi di installazione, devono
essere svolti da tecnico in possesso di laurea in ingegneria che svolga tale professione da
almeno cinque anni.
2. Per le modifiche effettuate su un singolo veicolo, impiegando componenti diversi da quelli
certificati ai sensi del comma 1, è obbligatoria la visita e prova presso uno degli enti di cui
alla lettera c) che attesti l’idoneità delle modifiche apportate in base alle modalità di cui alla
lettera b) e le relative verifiche di installazione. Le attestazioni di idoneità delle modifiche e di
corretta installazione vengono recepite dall’Autorità Competente attraverso gli uffici della
Direzione Generale della M.C.T.C. che provvede all’aggiornamento della carta di
circolazione,
3. Le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, di categorie
internazionali diverse da quelle indicate al comma 1, sono consentite con modalità stabilite
con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il Ministero dei trasporti effettua i controlli anche al fine di disporre la sospensione o
l'interdizione dei soggetti di cui al comma 1, lettera c), dallo svolgimento dell'attività di
certificazione di cui al medesimo comma, nonché l'eventuale ritiro dal mercato dei
componenti indebitamente certificati o risultati pericolosi, a cura e spese del produttore o
dell'installatore nell'Unione europea.
5. Chiunque circola con un veicolo al quale sono state apportate modifiche alle caratteristiche
indicate dal certificato di omologazione o nella carta di circolazione, oppure con telaio
modificato, senza che tali modifiche siano state realizzate nel rispetto dei commi 1) e 2), è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 ad euro
1.485. Le suddette violazioni comportano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro
della carta di circolazione secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.»
Attualmente il testo è stato approvato dalla Camera (luglio 2009) ed è ora nella VIII commissione del Senato
per la definitiva approvazione.
Se tutto va bene su tutte le nostre Peugeot 207 potremmo montare i cerchi e le gomme che vogliamo senza bisogno del nulla osta della casa costruttrice e senza dover andare in motorizzazione a registrare le modifiche!!

