Ma il codice della strada dice che
Art 152
1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, è obbligatorio l’uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti....in luogo di questi dispositivi, se il veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate le luci di marcia diurna
e anche che i fendi sono considerati come alternativa agli anabbaglianti.
Dall' Art. 153
...
Di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori.
L'italiano non sará la mia madrelingua, ma mi sembra di parlare e scrivere molto bene. Quindi é chiaro che é consentito l'uso dei fendi in alternativa agli anabbaglianti nei seguenti casi:
- Di giorno
- in caso di nebbia
- fumo
- foschia
- nevicata in atto
- pioggia intensa
qui il link al codice della strada
Inoltre
"la Corte (sentenza 534/2020) chiarisce che nessuna norma di legge stabilisce quali debbano essere le condizioni a rendere necessario questo tipo di utilizzo. Ne consegue che una sanzione eventualmente irrogata deve ritenersi illegittima. Il Giudice di pace aveva ritenuto che l'uso dei fendinebnbia fosse consentito solo di giorno e in presenza di determinate condizioni metereologiche. La suprema Corte richiamando alla lettura dell'art. 153 del codice della strada fa notare che la norma non stabilisce uno specifico divieto di utilizzo contemporaneo di fendinebbia e fari anabbaglianti in orario notturno."
Quindi
si possono usare anche di notte insieme agli anabbaglianti. Sta poi al buon senso di ognuno farne un utilizzo corretto e non lesivo nei confronti degli altri veicoli (ad esempio usare i fendi quando piove, provocando un fastidioso riflesso sull'asfalto)